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Oggi è il 10-03-2010
Comune di Surbo (LE)

Statuto comunale

  1. TITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI
  2. TITOLO II: ORGANI DEL COMUNE
  3. TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE
  4. TITOLO IV: UFFICI ED ORGANI BUROCRATICI
  5. TITOLO V: SERVIZI PUBBLICI LOCALI
  6. TITOLO VI: CONTROLLO INTERNO
  7. TITOLO VII: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
  8. TITOLO VIII: FUNZIONE NORMATIVA
  9. TITOLO IX: NORME TRANSITORIE E FINALI
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

  1. Il Comune di Surbo è Ente Autonomo Territoriale e   rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Lecce e nei confronti della Comunità Internazionale, rispettando la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento e del presente Statuto.
  2. Il Comune di Surbo ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai propri regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  3. Il Comune di Surbo riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
  4. L'autogoverno del Comune si realizza coi poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
  2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
  3. Attua forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali , economiche e sindacali all'amministrazione.
  4. Il Comune è impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali alla costituzione della federazione Europea per la promozione della democrazia e della pace.
  5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, il cui ruolo riconosce e garantisce.
  6. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
  7. Garantisce il pieno rispetto della dignità, dei diritti di libertà e di autonomia della persona umana. Previene e rimuove le cause che impediscono lo sviluppo e favorisce la piena integrazione dei soggetti portatori di handicap nella famiglia, nella scuola e nella comunità. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.
  8. Promuove  una  cultura  di  pace,  d'integrazione  razziale  e  di  cooperazione  internazionale.
  9. Attua nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, gli interventi sociali e sanitari previsti nella Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
  10. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione   dei ragazzi  alla  vita  collettiva  può  promuovere  l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi con funzioni  consultive  nelle  seguenti  materie:  problematiche  giovanili,  politica  ambientale, sport,  tempo  libero,  giochi,  rapporti  con  l'associazionismo, rapporti con l'UNICEF. Le modalità d'elezione e il funzionamento del  Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
  11. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri    e principi:
  12. la tutela del lavoro e il superamento degli squilibri economici, sociali esistenti nel proprio territorio, in particolare quelli legati alla disoccupazione, alla differenza tra i sessi, al fenomeno dell'immigrazione anche di ritorno e della immigrazione di cittadini stranieri;
  13. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, sia pubblica che privata anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione con iniziative ed incentivazioni nel settore agricolo, artigianale, turistico dei servizi alle imprese;
  14. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;
  15. la tutela, la conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel nostro territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  16. la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la garanzia della trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'ente;
  17. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
  18. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
  19. il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
  20. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

12.  Il Comune:

  1. ispira la propria attività ai principi di solidarietà, sussidiarietà, partecipazione,  efficacia, efficienza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
  2. valorizza i cittadini, le famiglie e tutte le formazioni sociali;
  3. ritiene che la partecipazione della cittadinanza alla vita istituzionale sia uno strumento essenziale alla crescita della democrazia;
  4. promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali all'individuazione degli obiettivi di programmazione;
  5. tutela i diritti dei cittadini anche attraverso la predisposizione della carta dei servizi;
  6. promuove lo sviluppo di forme associative fra pubblico e privato;
  7. si impegna a realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di promozione della salute, al fine di alleviare ogni forma di disagio sociale e personale.

Art.3
Attribuzioni in materia sanitaria

  1. Il  Comune esercita tutte le funzioni amministrative   in materia di assistenza sanitaria  ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni.
  2. Partecipa alla Conferenza dei Sindaci e, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, assicura la più ampia partecipazione alla programmazione ed all'attività delle A.U.S.L. e alla gestione sociale dei servizi sanitari.
  3. A tal fine promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali presenti sul territorio.
  4. Può delegare alla A.U.S.L. la gestione di attività o servizi socio assistenziali, processi assistenziali secondo le norme statali e regionali al fine di garantire la gestione integrata dei processi assistenziali socio sanitari.       

Art.4
Pari opportunità

  1. Il  Comune  garantisce  generali  condizioni  di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali.
  2. In tutti gli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, deve essere garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.
  3. Le Commissioni di concorso dovranno essere composte per almeno un terzo da donne.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietá tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 6
Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del Comune di Surbo si estende per Kmq 33 e confina con il Comune di Lecce.
  2. Il palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in piazza Unità Europea.
  3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.  In casi del  tutto  eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi  dalla   propria sede.
  4. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.  

Art. 7
Albo Pretorio

  1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
  3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.         

Art. 8
Stemma e Gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Surbo.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire  il gonfalone comunale di colore celeste con inserito al centro lo stemma civico, consistente  in un albero di sorbe con alla base disegnato un lupo.  Tale stemma è sovrastato da una  corona raffigurante i merli di un castello.
  3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

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TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 9
Organi

  1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Per amministratori si intendono il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, i Componenti dell'Unione dei Comuni, o dei Consorzi, se istituiti, nonché i Componenti degli organi di decentramento.

Art.10
Deliberazione degli Organi collegiali

  1. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le delibere concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità  soggettive di una persona, o sulla valutazione della medesima.
  2.   L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti  dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi   d'incompatibilità o di impedimento. In tal caso è sostituito in via temporanea dal vice Segretario.
  3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia  mero atto di indirizzo deve essere chiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spese o diminuzione di entrate del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,  nonché il visto di conformità del Segretario Generale.

Art.11
Pubblicazione ed esecutività

  1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze e gli atti che devono essere portati a  conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,  salvo specifiche disposizioni di legge.
  2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive  dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
  3. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate  immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
  4. Le Determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per dieci giorni e diventano esecutive entro tre giorni dalla loro adozione.
  5. Le Determinazioni che comportano impegni di spesa diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 12
Forme particolari di pubblicazioni

  1. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.    

Art.13
Il Consiglio comunale

  1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale convocato, presieduto e diretto dal presidente del Consiglio.
  2. Rappresenta l'intera comunità e svolge funzioni di indirizzo, controllo politico amministrativo, programmazione e produzione normativa, uniformandosi ai principi e alle modalità stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  3. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali sono fornite ai Consigli le attrezzature, i servizi e le risorse  finanziarie. Con il medesimo Regolamento è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quella dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.14
Linee programmatiche

  1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti  da realizzarsi nel corso del mandato.
  2. Il Consiglio Comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente alle attività di propria competenza.
  3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale  si esprime con voto palese a maggioranza assoluta.
  4. Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Art.15
Elezione, composizione e durata del Consiglio comunale

  1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20 componenti, e dura in carica per il periodo previsto dalla legge.
  2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  3. Il Sindaco convoca entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti la prima Adunanza del Consiglio che deve tenersi entro 10 giorni successivi.

Art. 16
Presidente del Consiglio comunale

  1. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto a  maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati nella 1° seduta del Consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio è effettuata nella prima seduta consigliare successiva  all'entrata in vigore dello Statuto.
  2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso del Presidente del Consiglio, si procederà a nuove elezioni secondo le modalità del comma precedente.
  3. Alla revoca può procedersi con apposita mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione è approvata se votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Alla elezione del nuovo Presidente si procede nella prima seduta successiva all'approvazione della mozione, da convocarsi a cura del vice Presidente entro dieci giorni.
  4. Il Presidente è coadiuvato da due vice Presidenti. I vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario. In caso di parità di voti è Vice Presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale.
  5. Uno dei due Vice Presidenti  va attribuito ai gruppi consiliari di opposizione.

Art. 17
Sessione e convocazione

  1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto è disciplinato dal Regolamento, che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti nel  rispetto e con le modalità previste dall'apposito    regolamento.
  3. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie le sedute relative all'approvazione delle linee programmatiche, all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; straordinarie, in tutti gli altri casi e urgenti quando se ne avvisi la necessità.
  4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare spettano al Presidente del Consiglio direttamente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inserite all'ordine del giorno, le questioni richieste, solo se rientrano nelle competenze del Consiglio. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o della mozione da discutere.
  5. La convocazione, da effettuarsi con avviso scritto contenente le questioni da trattare, è notificata per mezzo del messo comunale, almeno 5 giorni prima della seduta, al domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere, salvo le sedute in sessione straordinaria per le quali la notifica deve avvenire entro 3 giorni antecedenti la seduta stessa, entro le 24 ore precedenti per le convocazioni d'urgenza.
  6. Il Regolamento disciplina compiutamente forme e modalità inerenti la comunicazione dell'avviso di convocazione.
  7. L'ordine del giorno relativo alle sedute del Consiglio Comunale deve, a cura del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta. Dell'ordine del giorno e della convocazione del Consiglio Comunale deve essere dato avviso attraverso affissione di manifesti murali, o comunicazioni ai quotidiani locali, tranne che per le convocazioni d'urgenza.
  8. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi  consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art.18
Competenze e attribuzioni del Consiglio

  1. Al consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel Regolamento.
  2. Il Consiglio nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale, Statale e Comunitaria; inoltre tali atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 19
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

  1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, e delibera a votazione palese, ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
  2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al regolamento.

Art. 20
Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei  componenti del Consiglio, potrà istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali anche con funzioni di controllo, d'inchiesta, d'indagine e di studio.
  2. Il Regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento, i poteri, la durata  e la loro composizione nel rispetto del criterio complessivamente proporzionale.
  3. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio, è  garantita la presenza delle minoranze alle quali spetta la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Art. 21
I consiglieri comunali

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità.
  2. Le funzioni del consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale che è calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato. I voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di sindaco in collegamento con una o più liste, non possono essere assimilati ai voti di preferenza riportati dai candidati consiglieri di ciascuna lista, trattandosi di dati non omogenei.
  3. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
  4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, o a dieci complessive, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. All'uopo, il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, provvede ad informarli dell'avvio del procedimento amministrativo. Entro il termine indicato nella comunicazione scritta, e in ogni caso non inferiore a giorni 20 dalla data di ricevimento della stessa, il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori. Scaduto il predetto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La deliberazione, che dichiara la decadenza o la esclude, deve essere adottata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, notificata, a cura del Presidente del Consiglio, all'interessato e pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni. In caso di inerzia del Consiglio, può intervenire in via surrogatoria l’organo regionale di controllo ai sensi dell’art. 17 co. 45, L. 127/97.
  5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del Regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrono impedimenti,       incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
  6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena siano state acquisite al protocollo generale del Comune. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
  7. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi motivo o causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 22
Prerogative dei consiglieri comunali
I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e proposte di deliberazione.

  1. Hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Il diritto d'iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 L. 8/6/90, n. 142 e della competente Commissione Consiliare, se istituita.
  2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
  3. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed enti dipendenti del Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, le quali siano utili all'espletamento del mandato.
  4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
  5. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità previste dal Regolamento.
  6. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Il Presidente del Consiglio ha diritto per l'espletamento del mandato ad una indennità di funzione. Per la disciplina delle stesse si rinvia alla legge.

Art. 23
Gruppi consiliari

  1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della designazione, i  gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri non  appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. E' istituita presso il Comune di Surbo, la conferenza di capigruppo, finalizzata a rispondere ai principi generali indicati al comma 3 dell'articolo 13 del presente Statuto, nonché  dell'articolo 31, c. 7/ter, della legge 142/90. Composizione, disciplina di funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
  3. I gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

Art. 24
Attività ispettiva e commissioni d'indagine

  1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
  2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
  3. Il Regolamento Consiliare stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 25
Regolamento interno

  1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non  previsto dalla legge e dal presente Statuto, in un Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  2. La stessa maggioranza e richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 26
Il Sindaco

  1. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente, anche in giudizio. Suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
  2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni previste dalla legge che disciplina altresì lo stato giuridico, le cause di cessazione della carica, i casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica; il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
  3. Sovrintende a tutte le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ed in tale veste adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
  4. Nomina la Giunta, che convoca e presiede.
  5. Può delegare le sue competenze ed attribuzioni agli Assessori e ai Consiglieri Comunali nei limiti previsti dalla legge e dall'articolo 27 comma 7 del presente Statuto. Può modificare le attribuzioni e i compiti assegnati ad ogni Assessore per motivi di funzionalità. Le deleghe e le modifiche ad esse apportate vanno comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva al momento in cui vengono conferite.
  6. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono farsi entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero dalla data di scadenza del precedente incarico.
  7. Indice i referendum comunali.
  8. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito albo.
  9. Provvede alla nomina dei Direttore Generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51/bis, comma 3, della legge 142/90, ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale.
  10. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
  11. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di sub-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27
Attività di amministrazione

  1. Il Sindaco:
  2. ha la rappresentanza generale dell'ente;
  3. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa  del Comune;
  4. ha competenza e poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali esecutive;
  5. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  6. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
  7. impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
  8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale; indice le conferenze dei servizi previste dalla legge e dal presente Statuto.
  9. Adotta le ordinanze per le quali è competente per legge.
  10. Coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il Prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi  alle   esigenze   complessive   e   generali   degli   utenti   e  a modificarli in caso di emergenza o inquinamento.
  11. Ha competenza in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del DPR 6 febbraio 1981 n.66.
  12. Può chiedere al Presidente dei Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione di determinati argomenti all'ordine dei giorno.
  13. Può delegare previa comunicazione al Prefetto l’esercizio delle funzioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 art. 38, nonché dell’art. 10 della legge 142 del 1990, ad un Consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
  14. Emana tutti i provvedimenti di amministrazione attiva, ivi compresi gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni, con   esclusione di quelli per i quali la legge, il presente Statuto e le norme regolamentari non prevedono espressamente una diversa attribuzione.

Art.28
Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati; può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
  2. Compie  gli  atti  conservativi  dei  diritti  del  Comune  e  promuove direttamente, o avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale, o del Direttore se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
  3. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con  gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29
Divieto di incarichi e consulenza

  1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.30
Vice Sindaco ed assessore anziano

  1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della L. n. 16/92.
  2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 31
Mozione di sfiducia

  1. Il  voto  del  Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima. di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32
Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

  1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producano gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del Commissario.

Art. 33
La Giunta comunale

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da  sette Assessori.
  2. I1 Sindaco,  entro  dieci  giorni  dalla  sua  elezione,  nomina  gli assessori, tra cui un vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di       compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
  3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
  4. Il Sindaco ed i componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  5. Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.

Art.34
Competenze ed attribuzioni della Giunta

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

Inoltre:

  1. esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 100 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai         progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
  2. collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
  3. riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso;
  4. adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
  5. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame  dell'organo di controllo ai sensi dell'art.17 e 34 della Legge 15/05/1997, n.127. 
  6. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle Commissioni Consiliari.
  7. La Giunta rappresenta il Comune nelle cerimonie ufficiali.

Art. 35
Adunanze e deliberazioni

  1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ed opera attraverso le deliberazioni collegiali. Il Sindaco fissa gli oggetti all'o.d.g. della seduta. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti all'o.d.g., devono essere notificati o comunicati agli Assessori almeno 24 ore prima della seduta, salvo casi d'urgenza, per i quali la Giunta può essere convocata anche telefonicamente.
  2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  3. Le deliberazioni indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle altre competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
  4. Alle sedute della Giunta possono intervenire i Revisori dei Conti. Inoltre possono essere chiamati a riferire esperti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco che, una volta esaurita la relazione, debbono abbandonare l'aula prima della votazione.
  5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che ne cura la verbalizzazione.
  6. Per tutto quanto non previsto per il funzionamento della Giunta nel presente Statuto si rinvia al Regolamento.

Art. 36
Responsabilità

  1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.
  2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i Piani Regolatori Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 37
Pubblicità delle spese elettorali

  1. All'atto della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle candidature alla carica di Sindaco ciascuna formazione politica deve depositare presso, la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico, una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare le spese per la campagna elettorale.
  2. Il Sindaco ed i Consiglieri eletti devono presentare alla segreteria del Comune entro  dieci  giorni dalla loro proclamazione il rendiconto delle spese sostenute.
  3. La verifica della regolarità e della attendibilità delle spese elettorali è demandata ad una speciale commissione presieduta dal difensore civico.
  4. Una copia del rendiconto accompagnata dalla relazione della Commissione speciale è resa pubblica tramite affissione all'Albo pretorio dei Comune per la durata di trenta giorni.
  5. Ove la Commissione ravvisi irregolarità è tenuta ad informare le autorità competenti.

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TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 38
Partecipazione

  1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Valorizza forme di partecipazione su base di quartiere.

Art. 39
Rapporti con le associazioni

  1. Il  Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
  2. favorire e sostenere l'associazionismo locale;
  3. garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
  4. mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale, le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione d'iniziative e manifestazioni;
  5. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Art.40
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  2. E' assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e  alle informazioni di cui l'ente è in      possesso, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. n. 241/90.
  3.  Per le finalità contenute nella legge 241/90 il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
  4. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel Regolamento degli uffici e servizi.

Art. 41
Partecipazione al procedimento

  1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
  2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia nei successivi cinque giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
  3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
  4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 42
Integrazione sociale

  1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
  2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi il Comune adotta il metodo della consultazione e istituisce un servizio di segreteria; le procedure e modalità della consultazione sono quelle di cui all'articolo 50 dei presente Statuto, in quanto applicabili.

Art 43
Concessione di vantaggi economici

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
  2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma l.

 

Art.44
Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiede  ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
  2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro il termine massimo di 60   giorni dal Sindaco o suo delegato.

Art. 45
Petizioni

  1. I cittadini, in numero non inferiore a 200, possono rivolgere determinati quesiti agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.
  3. Se il termine previsto dal 2° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a porre la petizione tra gli argomenti all'ordine dei giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di cui al 2° comma.
  4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita ai soggetti proponenti la comunicazione.

Art. 46
Proposte

  1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  2. Le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 500 cittadini elettori del Comune.
  3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro  90giorni dalla trasmissione della proposta.
  4. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 47
Consulte

  1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, Enti, Istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive.
  2. Il Consiglio Comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolati.
  3. La Consulta nella prima seduta elegge nel suo seno il Presidente quale persona particolarmente rappresentativa nelle materie cui è finalizzata l'azione della Consulta stessa, non facente parte del Consiglio Comunale o della Giunta.
  4. Il Comune può istituire altresì una specifica consulta sulla sicurezza, con rappresentanti di tutte le forze operanti nel settore.
  5. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte, nella quale il Sindaco illustra lo stato della comunità.

 

Art. 48
Incentivazione

  1. Alle associazioni e agli organismi di consultazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 49
Partecipazione alle commissioni

  1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 50
Referendum

  1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa; consultazioni e referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia tributaria e tariffaria, di bilancio, di finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni; non è ammesso altresì referendum su piani urbanistici generali , atti amministrativi, di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali. Non può inoltre essere ammesso su materia in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
  3. E' promosso dal Consiglio Comunale con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno 2000 cittadini elettori, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
  4. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
  5. I referendum comunali sono indetti con provvedimento del Sindaco e non possono essere effettuati prima che siano decorsi dodici mesi da un altro precedente referendum Comunale.
  6. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione dei Consiglio Comunale.
  7. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari. E' comunque assicurata la presenza di un garante nominato dalle minoranze.
  8. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento dei numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
  9. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  10. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Art.51
Azioni sostitutive

  1. Nei casi normativamente previsti è consentito a ciascun elettore la possibilità di far valere in giudizio ogni azione e ricorso che spetti al Comune in sede amministrativa, civile e penale.
  2. I1 giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
  3. Le associazioni ambientalistiche di cui all'articolo 3 L. 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza dei giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale, secondo le norme previste dalla legge.

Art. 52
Difensore Civico

  1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri comunali per le prime due votazioni, da tenersi in due distinte e consecutive sedute e con la maggioranza assoluta nella terza votazione da tenersi entro 10 giorni dalle prime due.
  2. Resta in carica per cinque anni esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore e può essere rieletto una sola volta.
  3. Il difensore civico che intende candidarsi per elezioni politiche e/o amministrative, deve dimettersi dall'incarico un anno prima dalla data delle elezioni.
  4. Il difensore, prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 53
Requisiti per la nomina

  1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa, secondo i criteri prefissati da apposito regolamento.
  2. Non può essere nominato difensore civico
  3. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  4. chi abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso;
  5. chi sia stato sospeso dall'esercizio delle funzioni a seguito di provvedimenti   adottati in virtù dell'art. 15 comma 4 bis della L. n. 55 del 19/03/1990, così come modificato dall'art. 1 L. n. 16 del 18/01/1992;
  6. chi sia stato rimosso dall'esercizio delle funzioni a seguito di  decreto emesso in  virtù delle procedure attivate ai sensi del D.L. 31/05/1991 n. 164 convertito nella L. 221 del 22/07/1991;
  7. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle AUSL;
  8. i ministri di culto;
  9. gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche, o a partecipazione pubblica nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  10. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
  11. chi ha ascendenti o discendenti fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
  12. è ineleggibile difensore civico chiunque rivesta cariche all'interno di partiti politici,  associazioni, comitati ed enti presenti nel territorio comunale.
  13. II difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di un consigliere comunale. Può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni o destituito, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

Art.54
Mezzi e prerogative

  1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dello stesso.
  2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizio, nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente al responsabile del servizio un procedimento entro termini prefissati.
  5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti: segnala agli organi competenti le       disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
  6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
  7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
  8. Il difensore civico esercita altresì, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 17 comma 39 della legge del 15/05/1997 n. 127, nei limiti previsti dal comma 38.
  9. A tale organo sono attribuite tutte le funzioni riservate dalla legge.
  10. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni, previa adozione di apposita convenzione.

Art. 55
Indennità di funzione

  1. Al Difensore Civico, viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori   comunali.

Art. 56
Rapporti con il Consiglio

  1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta, nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità        dell'azione amministrativa.
  2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
  3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

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TITOLO IV
UFFICI ED ORGANI BUROCRATICI

Art. 57
Organizzazione degli Uffici

  1. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal    Regolamento degli Uffici e  Servizi.
  2. Il Regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
  3. Il Sindaco istituisce i seguenti uffici e servizi obbligatori:
  4. l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
  5. il servizio ispettivo ex art. 1, comma 62 L. 662/96
  6. l'ufficio statistica ai sensi del D.Lg. 322/89;
  7.          d) l'ufficio relazioni con il pubblico;
  8. l'ufficio del difensore civico;
  9. Il Sindaco istituisce gli altri uffici e servizi previsti dal Regolamento.
  10. Per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo il Sindaco istituisce un ufficio di staff posto alle sue dirette dipendenze, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D.Lgs 30/12/92 n. 504.
  11. Il Sindaco può istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
  12. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
  13. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, purché non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45 D.Lgs 504/92.

Art. 58
Segretario comunale

  1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/97. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
  2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 dalla data d'insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
  3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
  4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
  5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

      Il Segretario   inoltre:

  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  2. può partecipare alle commissioni consiliari ed agli altri organismi di partecipazione;
  3. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare       scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  4. esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco;
  5. sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle figure apicali e al coordinamento dell'attività delle stesse, in caso di mancata nomina del Direttore Generale o di mancata attribuzione a lui delle funzioni di cui al successivo punto 7;
  6. il Segretario Comunale appone il visto di conformità su tutte le deliberazioni e determinazioni.
  7. Gli organi dell'ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
  8. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51 bis, ultimo comma della legge 142/90, assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al primo comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
  9. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

Art. 59
Vice Segretario

  1. Le funzioni di Vice Segretario Comunale sono attribuite con incarico del Sindaco.
  2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i tre mesi consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.
  3. Nelle ipotesi di assenza o impedimento dei Segretario per periodi superiori al termine previsto nel secondo comma, alla sostituzione provvede l'Agenzia Autonoma dei Segretari secondo le procedure dalla stessa stabilite.
  4. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina i requisiti per l'accesso alla figura di Vice Segretario.

Art. 60
Il Direttore generale

  1. Ove il Comune intende avvalersi della figura del Direttore generale, stipula apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.
  2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio Comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la        stipula del contratto.
  3. Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
  4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

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TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 61
Forme di gestione

  1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, si sensi di legge.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale pubblico locale.
  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.
  5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 62
Gestione in economia

  1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 63
Azienda speciale

  1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio d'amministrazione delle aziende.
  3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che abbiano maturato una significata esperienza nell’amministrazione d’impresa di durata pari ad almeno cinque anni.

Art. 64
Istituzione

  1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultano: i costi di servizio, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
  2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
  3. Il Regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
  4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
  5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 65
Il Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provata       esperienza di amministrazione.
  2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministratone nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
  3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 66
Il Presidente

  1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio d'amministrazione.

Art. 67
Il Direttore

  1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal  Regolamento.
  2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 68
Nomina e revoca

  1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il        programma e gli obiettivi da raggiungere.
  2. Il documento proposto, sottoscritto almeno da 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
  3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 69
Società a prevalente capitale sociale

  1. Negli statuti della società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 70
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

  1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in  relazione  alle  attività,  al  servizi,  alle funzioni da svolgere, e gli altri obiettivi da raggiungere.

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TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 71
Principi ecriteri

  1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
  2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli assetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
  3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
  4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 72
Revisori dei Conti

  1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, dovranno possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla       stessa.
  2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
  3. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 73
Controllo di gestione

  1. Il Sindaco istituisce il controllo economico di gestione al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, qualità, equità ed economicità della amministrazione.
  2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
  3. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
  4. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei  risultati   raggiunti;
  5. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi preposti.
  6. La struttura operativa alla quale è affidato il controllo di gestione è il Nucleo di Valutazione composto dal Presidente, nella persona del Segretario Generale o del Direttore Generale, ove nominato, e da due esperti nominati per un biennio, rieleggibili per non più di una volta, aventi provata e qualificata competenza in materia di tecniche di       valutazione e di gestione delle risorse umane.
  7. A supporto dei Nucleo di Valutazione, nell'ambìto della dotazione organica vigente, il Sindaco può individuare un apposito contingente di personale.
  8. I componenti del nucleo di valutazione dovranno essere in possesso di laurea in economia e commercio o equipollente o di laurea in giurisprudenza o equipollente ed essere scelti per almeno la metà fra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti con anzianità non inferiore a tre anni.
  9. Il nucleo di valutazione dovrà con cadenza quadrimestrale riferire al Sindaco sui risultati della propria attività, formulando proposte e suggerimenti per il conseguimento dei risultati di cui al primo comma.
  10. Sino all’istituzione del nucleo di valutazione, le relative funzioni di cui all’art. 73 verranno svolte dal collegio dei revisori dei conti.

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TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 74
Organizzazione sovracomunale

  1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con  altri  enti pubblici territoriali  al  fine  di  coordinare  ed  organizzare  unitamente  agli  stessi  i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 75
Principio di cooperazione

  1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno  o  più  obiettivi  di  interesse comune con altri enti  locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 76
Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
  2.   Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 77
Consorzi

  1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove, la costituzione del   consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'articolo precedente.
  2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma dell'art. 73 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
  3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78
Accordi di programma

  1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
  2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione a) dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
  3. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  4. b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano       finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa       regolazione dei rapporti tra gli enti coinvolti;
  5. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
  6. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti della Giunta  Comunale,  con l'osservanza delle altre modalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art.79
Unione di Comuni

  1. Il Comune di Surbo può costituire con uno o più Comuni una "Unione di Comuni" allo scopo di esercitare congiuntamente agli stessi una pluralità di funzioni.

Art. 80
Conferenza dei servizi

  1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una Conferenza dei Servizi.
  2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale  debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
  3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
  4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

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TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA


Art. 81
Statuto

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 800 cittadini e di 1/5 dei consiglieri comunali per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
  3. In ogni caso proposte analoghe non possono essere presentate prima di 3 anni dalla presentazione delle prime.
  4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 82
Regolamenti

  1. Il Comune emana regolamenti:
  2. nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto; 
  3. in tutte le altre materie di competenza comunale.
  4. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
  5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e   regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  6. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta a ciascun consigliere ed ai cittadini.
  7. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati soggetti eventualmente interessati.
  8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni  dopo  che  la  deliberazione  di adozione è divenuta esecutiva.
  9. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 83
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

  1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere  apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.84
Modifiche allo statuto

  1. Le norme integrative o modifictive dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art 85
Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino  ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
Indirizzo Municipio: Via Pisanelli, numero civico 23, CAP 73010
Telefono: 0 832 36 08 11
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